Fatti
[A.] (attore) è stato impiegato come montatore presso la [X. AG] (convenuta) dal metà giugno 1997 alla fine di giugno 1999. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il sindacato ha fatto valere a nome dell'attore che non gli era stato corrisposto il 13° mensilità, erano state concesse ferie insufficienti e non era stata retribuita la prestazione di lavoro straordinario, in violazione del CCNL vincolante per il settore metalmeccanico (CCNL Metalmeccanico).
Il Tribunale Cantonale di San Gallo ha respinto la domanda, in quanto non ha ritenuto che l'azienda della convenuta fosse soggetta al CCNL Metalmeccanico. Contro questa sentenza, l'attore ha presentato ricorso al Tribunale Federale.
Legge
Il Tribunale Federale ha confermato la sentenza del Tribunale Cantonale. Ha affermato che per l'applicabilità del CCNL Metalmeccanico è decisivo se la convenuta si trovi in una relazione di concorrenza diretta con le imprese parti del CCL. Tuttavia, il Tribunale Federale non ha ritenuto che l'installazione di tende da sole e sistemi di protezione solare, che costituiscono la parte…