Art. 1 LOCCL
1 L’autorità competente, a domanda di tutte le parti contraenti, può, con una decisione particolare (conferimento del carattere obbligatorio generale), estendere il campo di applicazione di un contratto collettivo, conchiuso fra associazioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori, del ramo o della professione, che non sono vincolati da tale contratto.
2 Il carattere obbligatorio generale può essere conferito soltanto alle disposizioni che vincolano i datori di lavoro e i lavoratori, conformemente all’articolo 323 del Codice delle obbligazioni , o che sono state oggetto di una stipulazione conformemente all’articolo 323ter di detto Codice .
3 Il carattere obbligatorio generale non può essere conferito alle disposizioni che sottomettono le contestazioni al giudizio di tribunali arbitrali.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Campo di applicazione di un contratto collettivo di lavoro al quale è stato conferito carattere obbligatorio generale (art. 1 cpv. 1 LOCCL)17 citazioni
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2Assoggettamento14 citazioni
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3Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN); obbligo contributivo del datore di…6 citazioni
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4Assoggettamento0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale9 citazioni
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9 citazioni25/11/2009 · 9 citazioni de
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.