Fatti

La Y. AG è un'impresa estera che è stata incaricata, nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, di eseguire lavori di costruzione per un gasdotto di transito in Svizzera. La Commissione professionale paritetica dell'industria edile principale del Cantone di Lucerna ha constatato che la Y. AG ha violato le disposizioni del Contratto mantello nazionale per l'industria edile principale 1998-2000 (LMV 2000) e che deve pagare una penale convenzionale. La Y. AG ha presentato un ricorso contro tale decisione, sostenendo di non essere soggetta al LMV 2000.

Il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna ha accolto il ricorso della Y. AG, in quanto manca un rapporto di concorrenza diretto tra la Y. AG e le imprese svizzere. Contro questa sentenza, la Commissione professionale paritetica ha presentato un ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che un'impresa che offre un'attività priva di concorrenza sul mercato interno non deve essere soggetta a un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato di obbligatorietà generale, in quanto in questo caso non può essere ottenuto un vantaggio concorrenziale sleale. Tuttavia, se l'impresa svolge, oltre all'attività specialistica priva di concorrenza, anche lavori offerti da altre imprese, si deve riconoscere una situazione di concorrenza. In questo caso, si applicano i…