Fatti

Il ricorrente, all'epoca un bambino di sette anni, aveva presentato denuncia penale contro [H.] perché lo aveva aggredito fisicamente il 16 maggio 2000. Il padre del bambino, [T.] , aveva presentato la denuncia penale e successivamente la querela per lesioni semplici. L'Ufficio del sostituto del procuratore di Sursee aveva archiviato il procedimento e il Tribunale di Sursee aveva assolto [H.] . Il Tribunale d'appello del Cantone di Lucerna aveva respinto il ricorso di cassazione del bambino.

Il bambino si era rivolto al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico e aveva lamentato una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, poiché non era stato ascoltato personalmente. Il convenuto privato e il Tribunale d'appello del Cantone di Lucerna avevano chiesto il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale aveva esaminato se il ricorso di diritto pubblico era ammissibile e se il ricorrente aveva lo status di vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV. Aveva stabilito che la censura della violazione del diritto di essere ascoltati era ammissibile, indipendentemente dal fatto che il ricorrente avesse lo status di vittima.

Il Tribunale aveva discusso il contenuto del diritto di essere ascoltati e l'importanza della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Aveva stabilito che il diritto di essere ascoltati serve a chiarire i fatti e dà al soggetto interessato un diritto di partecipazione. Il Tribunale aveva anche esaminato se le autorità cantonali avrebbero dovuto ascoltare personalmente il ricorrente e se ciò costituiva una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

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