Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo per plurima discriminazione razziale ai sensi dell'art. 261bis cpv. 4 CP. Egli aveva negato l'Olocausto in generale e lo sterminio di massa degli ebrei mediante l'uso di gas in particolare. Queste dichiarazioni sono state fatte da un lato in un'udienza di appello pubblica nell'ambito di un processo per diffamazione contro un giornalista e dall'altro in volantini distribuiti presso l'Università di Zurigo. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per nullità presentato dal ricorrente, in quanto erano soddisfatte le condizioni per la punibilità ai sensi dell'art. 261bis cpv. 4 CP e la condanna non violava la libertà di espressione.

Legge

Il Tribunale federale afferma che l'Olocausto e lo sterminio sistematico degli ebrei mediante l'uso di gas nei campi di sterminio sono fatti storicamente provati e generalmente riconosciuti. Il ricorrente aveva conosciuto questi fatti, ma li aveva comunque negati e minimizzati. Ciò integra il reato di discriminazione razziale ai sensi dell'art. 261bis cpv. 4 CP, in quanto le dichiarazioni erano mosse da motivi razzisti o antisemiti.

Il Tribunale federale ritiene pubbliche sia le dichiarazioni rese nell'udienza di appello sia i volantini distribuiti. Nell'udienza giudiziaria erano presenti operatori dei media, che ne hanno riferito, consentendo così a un vasto pubblico di venire a conoscenza delle dichiarazioni. I volantini sono…