Fatti

Il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha accusato [J.] di mancata truffa e falsità in documenti, proponendone la condanna a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente. [J.] si è opposto al decreto d'accusa, ma la Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato la stessa pena proposta dal PP. [J.] ha quindi presentato ricorso in tedesco alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata traduzione in italiano entro il termine fissato. La CCRP ha inoltre rilevato che l'opposizione al decreto d'accusa era stata tardiva.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato d'ufficio l'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico presentato da [J.] . Secondo la giurisprudenza, quando un giudizio emanato dall'istanza cantonale si fondi su due motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle entrambe e dimostrare che ognuna di esse viola la Costituzione. Nel caso in esame, il ricorso non adempie a tali requisiti di motivazione, in quanto [J.] non si è confrontato con sufficiente chiarezza e precisione con le argomentazioni della CCRP, in particolare sulla tardività dell'opposizione al decreto d'accusa.

Inoltre, il Tribunale federale ha rilevato che, secondo la Costituzione federale, la libertà di lingua è limitata dal principio della lingua ufficiale.…