Fatti

[B.] è proprietario dei fondi n. a, b e c a Bellwald. Ha affittato il fondo n. d a [C.] dal 30 agosto 1981 per venti anni, ovvero fino al 30 agosto 2001. Dal circa 1992 non utilizzava più questo terreno affittato e lasciava anche i propri fondi menzionati incolti. Senza conoscenza del contratto di locazione con [B.] , gli eredi di [C.] hanno concesso l'utilizzo del fondo n. d ad [A.] , che ha recintato questo e altri fondi con una recinzione a griglia, che includeva anche parti marginali dei fondi a, b e c. [B.] ha più volte chiesto ad [A.] di rimuovere la recinzione dai suoi terreni, ovvero dal fondo n. d. Dopo che [A.] non aveva ottemperato a questa richiesta, [B.] ha rimosso la recinzione dai fondi di sua proprietà e dal fondo n. d il 10 luglio 1999. [A.] ha quindi fatto causa a [B.] per il risarcimento dei danni per la rimozione della recinzione.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il Tribunale distrettuale non ha giustamente qualificato la decisione del giudice comunale come arbitraria. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto che la rimozione della recinzione da parte del ricorrente [B.] debba essere considerata come abuso di diritto, poiché non utilizzava più i terreni…