Fatti

Il ricorrente [X.L.] era il direttore generale della società [Y. AG] . L'ufficio esecuzioni di Zurigo lo ha più volte sollecitato, insieme all'amministratore della società, a presentare i bilanci annuali, ma ciò non è avvenuto. Solo nel novembre 1997 [X.L.] ha incaricato un fiduciario di redigere i conti annuali 1995 e 1996, che sono stati completati il 2 febbraio 1998. Il tribunale distrettuale di Rheinfelden ha quindi condannato [X.L.] per negligente gestione irregolare dei libri contabili ai sensi dell'art. 325 cpv. 1 CP per l'esercizio 1996 a una multa di 150 franchi. Il tribunale superiore del Cantone di Argovia ha respinto l'appello del condannato.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la sentenza. Ha affermato che l'art. 325 CP costituisce un vero e proprio reato di omissione, finalizzato all'applicazione degli obblighi contabili ai sensi del CO. L'obbligo contabile permane anche dopo la scadenza del termine di 6 mesi per la presentazione del bilancio, fino a quando non venga meno l'obbligo di agire. La prescrizione dell'azione penale inizia quindi solo il giorno in cui cessa il comportamento illecito.

Nel caso in esame, il ricorrente in qualità di direttore generale aveva l'obbligo di redigere il conto annuale entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio 1996. Poiché la contabilità è stata presentata solo…