Fatti

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha chiesto alla Cassa pensioni dei funzionari del cantone Argovia di comunicare l'indirizzo di pagamento di una pensione versata a X. La Cassa pensioni ha rifiutato la richiesta, dopo di che l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha chiesto all'Ufficio per la previdenza professionale del cantone Argovia di comunicare l'indirizzo di pagamento. L'Ufficio per la previdenza professionale ha respinto la richiesta, facendo riferimento al segreto professionale di cui all'art. 86 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha presentato ricorso alla Commissione federale di ricorso per la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, che ha respinto il ricorso. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha quindi presentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Legge

Il Tribunale federale ha dovuto esaminare in primo luogo se X. debba essere coinvolto come parte nel procedimento giudiziario federale. È giunto alla conclusione che X. ha un interesse diretto e concreto nell'esito del procedimento e quindi deve essere considerato come parte.

Il Tribunale federale ha quindi esaminato se l'obbligo di informazione delle istituzioni di previdenza nei confronti delle autorità fiscali ai sensi dell'art. 112 della Legge federale sull'imposta diretta federale (LIFD) sussista. È giunto alla conclusione che l'obbligo di informazione sussiste, poiché le informazioni richieste possono essere utili per ottenere un certificato di completezza o per garantire la sicurezza.

Il Tribunale federale ha anche esaminato se le disposizioni speciali sulla previdenza professionale ostacolino l'obbligo di informazione.…