Fatti
Il 16 agosto 2000, [M.] è stato provvisoriamente arrestato e interrogato come indagato dall'Ispettorato doganale di Zurigo-Aeroporto per il sospetto di importazione illegale di gioielli d'oro e altri reati. È stato posto in custodia cautelare, con l'autorizzazione del giudice delle indagini preliminari all'esclusione del suo difensore dalle udienze di convalida. [M.] ha presentato vari ricorsi contro gli atti dell'autorità doganale, respinti dalla Direzione generale delle dogane. Successivamente, [M.] ha presentato un ricorso alla Camera d'accusa del TF.Legge
La Camera d'accusa ha respinto in gran parte il ricorso di [M.] . Tuttavia, ha rilevato che i funzionari inquirenti avrebbero dovuto informare il ricorrente del suo diritto di rifiutare di testimoniare dopo il suo arresto. Ciò deriva da un'interpretazione conforme alla Cost. dell'art. 31 cpv. 2 Cost., secondo cui le persone private della libertà devono essere informate dei loro diritti. Il diritto di rifiutare di testimoniare è uno di questi diritti che deve essere garantito all'indagato per assicurare un processo equo. Tuttavia, la violazione di questo obbligo di informazione non…