Art. 39 DPA
1 L’imputato è dapprima invitato a dichiarare il nome, l’età, la professione, l’attinenza e il domicilio.
2 Il funzionario inquirente indica all’imputato il fatto che gli è contestato. Lo invita a spiegarsi sull’imputazione e a enunciare i fatti e le prove a sua discolpa.
3 Se non si tratta del primo interrogatorio, l’imputato può chiedere la presenza del difensore; questi ha il diritto di porre domande completive per il tramite del funzionario inquirente.
4 Se l’imputato rifiuta di rispondere, ne sarà fatta menzione negli atti.
5 Sono vietati al funzionario inquirente ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera, domanda capziosa o analoghi procedimenti.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Computo del carcere preventivo. 1. Al pari del rifiuto di fornire informazioni, semplici dinieghi non escludono il computo del carcere preventivo (consid. 3a, b)3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni
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3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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