Art. 39 DPA

1 L’imputato è dapprima invitato a dichiarare il nome, l’età, la professione, l’attinenza e il domicilio.
2 Il funzionario inquirente indica all’imputato il fatto che gli è contestato. Lo invita a spiegarsi sull’imputazione e a enunciare i fatti e le prove a sua discolpa.
3 Se non si tratta del primo interrogatorio, l’imputato può chiedere la presenza del difensore; questi ha il diritto di porre domande completive per il tramite del funzionario inquirente.
4 Se l’imputato rifiuta di rispondere, ne sarà fatta menzione negli atti.
5 Sono vietati al funzionario inquirente ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera, domanda capziosa o analoghi procedimenti.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Computo del carcere preventivo. 1. Al pari del rifiuto di fornire informazioni, semplici dinieghi non escludono il computo del carcere preventivo (consid. 3a, b)
    · 18/03/1977 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.