Fatti
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inoltrato nel 1996 una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di diverse persone per i reati di corruzione e falso in bilancio, relativi all'Istituto [Z.] per il finanziamento di attività economiche nel Mezzogiorno d'Italia. Secondo l'Autorità italiana, il [Q.] avrebbe creato ingenti disponibilità finanziarie, parte delle quali depositate su conti bancari svizzeri intestati alle società [X.] e [Y.] . Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato l'identificazione e il sequestro di tali conti. Le società si sono opposte alla consegna dei documenti bancari, ma il MPC ha infine disposto la trasmissione integrale della documentazione. Contro questa decisione, le società [X.] e [Y.] hanno presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha innanzitutto rilevato che la richiesta di concedere l'effetto sospensivo al gravame era superflua, in quanto il ricorso contro la decisione finale che autorizza la trasmissione di informazioni all'estero ha effetto sospensivo per legge.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure delle ricorrenti. In particolare, ha affermato che l'ammissibilità della richiesta iniziale di assistenza giudiziaria era già stata accertata in precedenti decisioni, e che il complemento del 7 luglio 1997 non presentava lacune. Secondo il Tribunale, la rogatoria indicava che il [Q.] si sarebbe servito delle società [X.] e [Y.] per effettuare operazioni bancarie finalizzate all'occultamento di ingenti disponibilità finanziarie, anche per operazioni…