Art. 28 AIMP
Forma e contenuto della domanda
1 La domanda deve essere scritta.
2 Essa deve indicare:
- a. l’ufficio da cui emana e all’occorrenza l’autorità competente per il procedimento penale;
- b. l’oggetto e il motivo;
- c. la qualificazione giuridica del reato;
- d. i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale.
3 Per l’apprezzamento giuridico del reato devono essere allegati:
- a. un breve esposto dei fatti essenziali, salvo ove trattasi di una domanda di notificazione;
- b. le disposizioni applicabili nel luogo in cui il reato è stato commesso, salvo ove trattasi di una domanda d’assistenza secondo la parte terza della presente legge.
4 I documenti ufficiali esteri non richiedono legalizzazione.
5 Le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi.
6 Se la domanda non soddisfa alle esigenze formali si può esigerne la rettificazione o il completamento; rimane salva la possibilità di ordinare misure provvisionali.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Motivazione di una domanda di assistenza per sospetto riciclaggio di denaro133 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
96 citazioni
-
Rechtshilfe an Brasilien59 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.