Fatti

Il 10 agosto 1981, [S.] ha attraversato un semaforo rosso con il suo semirimorchio a Coira, entrando in collisione con un'auto che arrivava correttamente da sinistra. L'analisi del disco del cronotachigrafo del suo veicolo ha rivelato che aveva guidato a una velocità fino a 100 km/h tra le 4:05 e le 8:00 di quella mattina. Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha condannato [S.] per mancato rispetto del semaforo rosso e eccesso di velocità, condannandolo a 8 giorni di reclusione con la condizionale e a un'ammenda di 200 franchi. [S.] ha presentato un ricorso in nullità contro questa condanna per eccesso di velocità.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Ritiene che l'art. 33 cpv. 3 dell'Ordinanza sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali (OCE) non fornisca un elenco esaustivo delle possibilità di utilizzo del cronotachigrafo. Questa disposizione mira a indicare i motivi che hanno spinto il legislatore a rendere obbligatoria l'installazione di cronotachigrafi in alcune categorie di veicoli, ovvero il controllo dei tempi di lavoro e di riposo nonché la determinazione delle velocità in caso di incidente. Tuttavia, il legislatore non ha escluso altri possibili utilizzi di questo strumento, in particolare per accertare a posteriori il mancato rispetto del limite di velocità massima, anche in assenza di incidente.

Una restrizione del principio fondamentale…