Art. 5 ORC

Alta vigilanza della Confederazione

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.
2 L’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell’Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche:
  1. a. emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all’indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali;
  2. b. verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero;
  3. c. svolgere le ispezioni;
  4. d. interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali.
3 Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all’UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 718a cpv. 2 e art. 641 n. 8 CO
    · 19/09/1995 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Revoca della decisione di scioglimento di una società anonima
    · 18/07/1997 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 13/03/1986 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 20/04/1982 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Tenuta del registro di commercio; ricorso delle autorità; avocazione; art. 47 cpv. 4 e 5 LOGA; art. 5 cpv. 2 lett. e ORC; art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 e art. 76 cpv. 2 LTF
    · 12/12/2011 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 11/04/2011 · 3 citazioni de
  • Handelsregister: Auflösung einer GmbH
    · 12/12/2011 · 1 citazioni de
  • VB.2007.00111
    11/07/2007 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.