Art. 5 ORC
Alta vigilanza della Confederazione
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.
2 L’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell’Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche:
- a. emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all’indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali;
- b. verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero;
- c. svolgere le ispezioni;
- d. interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali.
3 Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all’UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 718a cpv. 2 e art. 641 n. 8 CO6 citazioni
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2Revoca della decisione di scioglimento di una società anonima1 citazioni
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31 citazioni
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41 citazioni
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5Tenuta del registro di commercio; ricorso delle autorità; avocazione; art. 47 cpv. 4 e 5 LOGA; art. 5 cpv. 2 lett. e ORC; art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 e art. 76 cpv. 2 LTF0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni11/04/2011 · 3 citazioni de
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Handelsregister: Auflösung einer GmbH1 citazioni
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VB.2007.001111 citazioni11/07/2007 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.