Fatti
S. era assicurato presso Assura per le prestazioni dell'assicurazione malattia obbligatoria (AMO) e presso Assura S.A. per le prestazioni in divisione privata. Dal 24 al 27 giugno 2006, è stato ricoverato nella divisione privata dell'ospedale X., poi trasferito il 26 giugno all'ospedale Y. L'ospedale X. ha fatturato a S. il trasporto di trasferimento di 255 CHF. Dopo il disaccordo sul pagamento di queste spese di trasporto, l'assicurazione malattia ha adito il tribunale arbitrale cantonale ai sensi dell'art. 89 LAMal. Il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che l'ospedale avesse fatturato correttamente le spese di trasporto di 255 CHF al paziente.Legge
Il Tribunale federale esamina se la fatturazione separata delle spese di trasporto per i pazienti in divisione privata sia conforme all'art. 44 cpv. 1 LAMal sulla protezione tariffaria. Ritiene che l'art. 44 cpv. 1 LAMal non si applichi alle prestazioni fornite nella divisione privata di un ospedale. Il regime tariffario per questa divisione è disciplinato dal diritto cantonale e non dalla LAMal. L'ospedale può quindi…