Fatti
[S.], domiciliato a T., è assicurato obbligatoriamente presso la cassa malati Sanitas. Il 23 novembre 2002, è stato trasportato in ambulanza con accompagnamento medico dalla sua abitazione all'ospedale Ospidal Val Müstair, e successivamente trasferito intorno alle 24:00 con accompagnamento medico all'ospedale Oberengadin. Le fatture per questi trasporti ammontavano a CHF 357.- e CHF 1'278.20, di cui CHF 700.- per i costi dell'accompagnamento medico. Dopo aver pagato queste fatture, [S.] ha chiesto a Sanitas il rimborso, ma quest'ultima ha rimborsato solo l'importo massimo di CHF 500.- previsto per i costi di trasporto dall'art. 26 OPre. [S.] ha contestato questa decisione.Legge
Secondo la giurisprudenza, i costi derivanti dall'accompagnamento medico necessario durante il trasporto di un paziente non fanno parte dei costi di trasporto, ma costituiscono prestazioni mediche ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 lett. a LAMal, la cui copertura integrale spetta all'assicurazione malattie obbligatoria. Infatti, la distinzione legale tra le prestazioni di trasporto (art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal) e le prestazioni mediche (art. 25 cpv. 2 lett. a LAMal) implica che i costi dell'accompagnamento medico non siano coperti dal forfait limitato per i costi di trasporto.
Tuttavia, quando il trasporto fa parte integrante del trattamento stazionario, le prestazioni mediche fornite durante il trasporto sono coperte dal forfait giornaliero previsto…