Art. 26 OPre
Obbligo d’informare e di diligenza
1 Le persone cui è stata accordata una copertura dei rischi devono:
- a. riferire periodicamente in merito allo stato del progetto e alla situazione sul fronte dei rischi;
- b. consentire la consultazione dei documenti e l’accesso ai locali.
2 Devono notificare senza indugio all’UFE:
- a. la messa in servizio delle opere infrastrutturali interessate;
- b. variazioni sostanziali delle basi su cui poggia la copertura dei rischi.
3 Devono adottare tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze per evitare o attenuare un obbligo di pagamento della Confederazione.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 26 OPre: Spese di trasporto. - Diritto di un'assicurata a un contributo alle spese per trasporti indicati dal profilo medico in assenza di una convenzione tra l'assicurazione malattie e un'impresa di trasporto al d…15 citazioni
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2Art. 25 cpv. 2 lett. a e g LAMal in relazione con l'art. 33 lett. g OAMal e art. 26 OPre: Spese di accompagnamento medico durante il trasporto di un malato11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni10/09/2018 · 15 citazioni de
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11 citazioni14/01/2020 · 11 citazioni de
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Krankenversicherung (Rückerstattung)9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.