Art. 26 OPre

Obbligo d’informare e di diligenza

1 Le persone cui è stata accordata una copertura dei rischi devono:
  1. a. riferire periodicamente in merito allo stato del progetto e alla situazione sul fronte dei rischi;
  2. b. consentire la consultazione dei documenti e l’accesso ai locali.
2 Devono notificare senza indugio all’UFE:
  1. a. la messa in servizio delle opere infrastrutturali interessate;
  2. b. variazioni sostanziali delle basi su cui poggia la copertura dei rischi.
3 Devono adottare tutti i provvedimenti richiesti dalle circostanze per evitare o attenuare un obbligo di pagamento della Confederazione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 26 OPre: Spese di trasporto. - Diritto di un'assicurata a un contributo alle spese per trasporti indicati dal profilo medico in assenza di una convenzione tra l'assicurazione malattie e un'impresa di trasporto al d…
    · 02/09/1998 · 15 citazioni
  2. 2
    Art. 25 cpv. 2 lett. a e g LAMal in relazione con l'art. 33 lett. g OAMal e art. 26 OPre: Spese di accompagnamento medico durante il trasporto di un malato
    · 21/07/2004 · 11 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/09/2018 · 15 citazioni de
  • 14/01/2020 · 11 citazioni de
  • Krankenversicherung (Rückerstattung)
    · 23/01/2018 · 9 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.