Fatti

Petter ha dovuto cessare ogni attività lavorativa dal 1° giugno 1971 a causa di una grave depressione. Si è annunciato all'assicurazione invalidità l'11 gennaio 1974. L'amministrazione gli ha accordato una rendita d'invalidità intera a decorrere dal 1° gennaio 1973, ritenendo che avrebbe avuto diritto a una rendita già dal 1° maggio 1972 ma che aveva presentato la domanda in ritardo. Petter ha contestato questa decisione, chiedendo che la rendita gli venga accordata anche per il periodo precedente al gennaio 1973. La Commissione cantonale ginevrина di ricorso ha respinto i suoi ricorsi. Petter ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione.

Legge

1. L'art. 48 cpv. 2 LAI prevede che se l'assicurato presenta la sua domanda oltre 12 mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni sono accordate solo per i 12 mesi precedenti la presentazione della domanda. Tuttavia, una restituzione del termine è possibile se l'assicurato non poteva conoscere i fatti che danno diritto a prestazioni e presenta la sua domanda entro 12 mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

2. Sebbene l'art. 48 cpv. 2 LAI non ne faccia menzione, la giurisprudenza ammette che la restituzione del termine può essere accordata se l'assicurato è stato impedito, senza sua colpa, dall'agire entro il termine previsto. Questa soluzione si basa su una lacuna del legislatore, che deve essere colmata. Tuttavia, l'impossibilità di agire deve…