Art. 24 LPAn

Intervento dell’autorità

1 L’autorità competente interviene senza indugio se è accertato che animali sono trascurati o tenuti in condizioni del tutto inadeguate. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e collocarli in un luogo adeguato a spese del detentore; all’occorrenza, li vende o li fa abbattere. A tal fine, può avvalersi degli organi di polizia.
2 Il ricavo della realizzazione, dedotte le spese di procedura, spetta al detentore degli animali.
3 Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l’esecuzione sporgono denuncia penale.
4 Nei casi poco gravi, le autorità competenti per l’esecuzione possono rinunciare a sporgere denuncia.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Presa a carico dei costi del trattamento medico dato ad un gatto trovato, il cui detentore è sconosciuto
    · 26/11/2024 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.