Art. 24 LPAn
Intervento dell’autorità
1 L’autorità competente interviene senza indugio se è accertato che animali sono trascurati o tenuti in condizioni del tutto inadeguate. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e collocarli in un luogo adeguato a spese del detentore; all’occorrenza, li vende o li fa abbattere. A tal fine, può avvalersi degli organi di polizia.
2 Il ricavo della realizzazione, dedotte le spese di procedura, spetta al detentore degli animali.
3 Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l’esecuzione sporgono denuncia penale.
4 Nei casi poco gravi, le autorità competenti per l’esecuzione possono rinunciare a sporgere denuncia.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Presa a carico dei costi del trattamento medico dato ad un gatto trovato, il cui detentore è sconosciuto1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Widerhandlungen gegen Tierschutzgesetzgebung / Tierhalteverbot33 citazioni
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Hundehaltung; Beschlagnahme, Tierhalteverbot32 citazioni
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25 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.