Fatti

Il caso riguarda P., un assicurato affetto da grave schizofrenia di tipo processuale con manifestazioni paranoidi e catatoniforme, che è stato riconosciuto invalido in misura superiore ai due terzi dal 1963. Nonostante il suo stato di salute, P. si era sempre rifiutato di presentare una domanda di rendita d'invalidità, ignorando i fatti che davano origine al suo diritto. Solo nel 1979 il suo medico curante è riuscito a convincerlo a presentare la domanda. La Cassa di compensazione gli ha assegnato una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 1978, limitando l'inizio del diritto alla prestazione agli ultimi 12 mesi precedenti la domanda, in conformità all'art. 48 cpv. 2 LAI. P. ha presentato ricorso chiedendo che la rendita gli venga riconosciuta a partire dal 1° gennaio 1968.

Legge

La Corte ha ritenuto che, in base ai principi giurisprudenziali enunciati nel DTF 102 V 117, l'assicurato può prevalersi dell'impossibilità in cui si trovava di agire entro il termine previsto dall'art. 48 cpv. 2 LAI anche quando una o più persone elencate all'art. 66 OAI avrebbero potuto prendere l'iniziativa di agire in sua vece. Tuttavia, la conoscenza dei fatti motivanti il diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 (seconda frase) è determinante solo per l'assicurato o il suo rappresentante legale, e non per le altre persone elencate all'art. 66 OAI.

Nel caso specifico, la…