Fatti

A., nata nel 1960, è stata impiegata come segretaria e sostituta del direttore generale presso l'impresa individuale di suo marito B. dal 1° agosto 2011. Dopo un licenziamento senza preavviso il 9 dicembre 2013, A. ha richiesto l'indennità di disoccupazione. La Cassa cantonale di disoccupazione di San Gallo ha respinto la richiesta in quanto A., in qualità di moglie del titolare, ricopriva una posizione simile a quella di datore di lavoro. Il Tribunale assicurativo del Cantone di San Gallo ha respinto il ricorso di A. Il Tribunale federale ha confermato il rigetto del diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo dal 9 dicembre 2013 al 16 febbraio 2014.

Legge

Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, i coniugi di persone simili al datore di lavoro sono esclusi dal diritto all'indennità di disoccupazione, indipendentemente dal fatto che essi stessi ricoprano una posizione simile a quella di datore di lavoro. Questo motivo di esclusione serve a contrastare il rischio di abuso inerente all'erogazione di indennità di disoccupazione a tali persone.

Il Tribunale federale afferma che questo rischio di abuso sussiste anche quando i coniugi vivono già separati. Solo con la sentenza di divorzio si realizza un definitivo disimpegno della situazione finanziaria tra i coniugi. Fino ad allora, possono coesistere sia interessi contrastanti che interessi comuni riguardo alla regolamentazione degli obblighi tra i coniugi, il che impedisce alla…