Fatti
La società assicurativa B. (attrice, intimata) ha concluso nel 2011 un contratto di riassicurazione con la società A. Ltd. (convenuta, ricorrente) e altri riassicuratori. Questo contratto conteneva una clausola di scelta del foro a favore dei tribunali del Perù nonché una clausola di scelta del diritto applicabile a favore del diritto peruviano. Nel 2022, l'attrice è stata condannata con lodo arbitrale a versare circa 14 milioni di dollari USA all'impresa elettrica C. SA in virtù del contratto di assicurazione principale. L'attrice ritiene che la convenuta sia tenuta a rimborsarle almeno 4,6 milioni di dollari USA in virtù del contratto di riassicurazione. Nel 2022, l'attrice ha presentato una richiesta presso il Tribunale commerciale del Cantone di Zurigo per ottenere l'accesso agli ultimi rapporti di gestione e revisione della convenuta, al fine di valutare la pertinenza di proseguire il procedimento in Perù, l'eventuale esecuzione di una decisione peruviana in Svizzera e la possibilità di far valere altri crediti, tenuto conto degli indizi di difficoltà finanziarie della convenuta.Legge
5.1 La portata materiale di una clausola di scelta del foro deve essere determinata per via interpretativa. Quando il contratto principale contiene sia una clausola di scelta del foro che una clausola di scelta del diritto applicabile, e le parti…