Art. 178 LDIP
1 Il patto di arbitrato dev’essere fatto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
2 Il patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all’oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero.
3 Contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto ch’esso si riferisca a una lite non ancora sorta.
4 Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Arbitrato internazionale; interpretazione di un patto d'arbitrato dal contenuto parzialmente impossibile47 citazioni
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2Interpretazione e completamento di una clausola arbitrale con un contenuto parzialmente impossibile45 citazioni
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3Interpretazione di un patto d'arbitrato44 citazioni
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4Clausola arbitrale figurante in un regolamento per l'uso e l'amministrazione di una comunione di comproprietari; censura d'incompetenza34 citazioni
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5Arbitrato internazionale; patto d'arbitrato; competenza del tribunale arbitrale (art. 178 e 190 cpv. 2 lett. b LDIP)32 citazioni
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6Estensione della convenzione arbitrale a un terzo31 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni09/03/2016 · 8 citazioni de
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Arbitrato internazionale6 citazioni
Ultime sentenze del TF
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