Fatti
Parti:
- Ricorrente ([A.] ): Giocatore di calcio professionista, lavoratore
- Ricorso (FC [B.] ): Club di calcio professionistico, datore di lavoro, sede in Ungheria
Fatti:
- Contratto di lavoro tra il giocatore e il club dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023
- Clausola contrattuale (Art. XI n. 49) regola la risoluzione delle controversie, tra cui la competenza del "Tribunale Amministrativo e del Lavoro" per le controversie di diritto del lavoro
- Il giocatore viene trasferito nella seconda squadra l'8 marzo 2022 e licenzia il contratto il 28 luglio 2022
- La Camera FIFA conferma la competenza e concede al giocatore un risarcimento danni
- Il club presenta un ricorso al TAS, che accoglie il ricorso e annulla la decisione della FIFA
- Il giocatore presenta un ricorso al Tribunale federale per annullare la decisione del TAS e stabilire la competenza del TAS
Legge
Il Tribunale federale esamina il reclamo di competenza ai sensi dell'art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP dal punto di vista giuridico, compresi i precedenti materiali, la cui risposta dipende dalla competenza. La validità e l'ambito della convenzione arbitrale sono valutati secondo il diritto svizzero, come non contestato dal ricorrente.
Il tribunale arbitrale ha negato la competenza degli organi FIFA e, di conseguenza, la propria competenza per la valutazione della controversia, poiché la clausola contrattuale (Art. XI n. 49) prevede una competenza esclusiva dei tribunali statali ungheresi per le controversie di diritto del lavoro. Questa interpretazione si basa sul tenore letterale della clausola e sulla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui un rinuncia alla giurisdizione statale non può essere assunta alla leggera.
Il ricorrente sostiene che la competenza dei tribunali statali non corrisponde alla reale volontà delle parti e che esiste una…