Art. 54 LTF
1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
2 Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
3 Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4 Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 3 Cost./GR, art. 2, 7 e 8 della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie: la decisione del Governo grigionese del 5 dicembre 2011, secondo cui un cambiamento della lingua parlata a scuola - dal Rumantsch…13 citazioni
-
2Qualificazione della ripartizione delle spese a carico del rappresentante legale nel quadro di un rinvio come decisione finale; violazione del diritto di essere sentito in caso di mancata possibilità per il rappresentan…7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
20 citazioni
-
16 citazioni
-
15 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.