Art. 176 LDIP
1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera.
2 Le parti possono escludere l’applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC . Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall’articolo 178 cpv. 1.
3 La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall’istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Arbitrato internazionale; interpretazione di un patto d'arbitrato dal contenuto parzialmente impossibile49 citazioni
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2Arbitrato internazionale. - Chiara dichiarazione di volontà quale condizione della rinuncia all'impugnazione secondo l'art. 192 cpv. 1 LDIP (consid. 2c). - Contrariamente al testo tedesco e italiano, l'art. 190 cpv. 2 l…36 citazioni
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3Arbitrabilità15 citazioni
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4Giurisdizione arbitrale internazionale; revisione dei lodi arbitrali9 citazioni
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5Patto d'esclusione8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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22 citazioni
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21 citazioni
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Schiedsgerichtsbarkeit19 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.