Fatti
[L.] e la sig.ra P. si sono sposati a Ginevra il 1° ottobre 1982. Il 9 settembre 1985, la sig.ra [L.] ha dato alla luce una figlia, J. L'8 settembre 1989, ha avviato un'azione di divorzio. Il 6 novembre 1989, [L.] ha proposto un'azione di disconoscimento di paternità, concludendo che non è il padre del bambino J. Avendo la sig.ra [L.] eccepito la perenzione dell'azione, il tribunale ha ordinato l'apertura di un'istruzione pregiudiziale per statuire su questa obiezione di diritto sostanziale. Con sentenza dell'11 giugno 1992, il tribunale ha respinto la convenuta dalle conclusioni della sua eccezione di perenzione dell'azione. Adita da un appello della sig.ra [L.], la Corte di giustizia, con sentenza del 4 dicembre 1992, lo ha respinto e ha mantenuto la sentenza impugnata. La sig.ra [L.] propone un ricorso in riforma contro questa sentenza.Legge
Il DTF respinge il ricorso nella misura in cui è ricevibile. Ritiene che il tribunale cantonale potesse ammettere senza violare il diritto federale che il termine per agire in disconoscimento è decorruto solo dal dicembre 1988, epoca in cui [L.] ha appreso della convivenza di sua moglie con un terzo. La scoperta della sua sterilità avrebbe certamente potuto far sorgere dubbi sulla sua paternità, ma le indagini da lui successivamente svolte non gli hanno fornito alcun chiarimento al riguardo.…