Art. 256c CC
1 Il marito può proporre l’azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell’esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita.
2 L’azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione di contestazione; restituzione del termine per introdurre l'azione33 citazioni
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2Tutela dell'identità15 citazioni
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3Termine per proporre un'azione di contestazione13 citazioni
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4Contestazione dell'adozione5 citazioni
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5Diritto applicabile nell'ambito di una contestazione giudiziaria del rapporto di filiazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Vaterschaftsanfechtung20 citazioni
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20 citazioni14/10/2003 · 20 citazioni de
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11 citazioni28/02/2008 · 11 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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