Art. 256c CC

1 Il marito può proporre l’azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell’esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita.
2 L’azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione di contestazione; restituzione del termine per introdurre l'azione
    · 29/09/2005 · 33 citazioni Riassunto
  2. 2
    Tutela dell'identità
    · 28/02/2008 · 15 citazioni Riassunto
  3. 3
    Termine per proporre un'azione di contestazione
    · 27/04/1993 · 13 citazioni Riassunto
  4. 4
    Contestazione dell'adozione
    · 14/04/2011 · 5 citazioni Riassunto
  5. 5
    Diritto applicabile nell'ambito di una contestazione giudiziaria del rapporto di filiazione
    · 10/03/2003 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Vaterschaftsanfechtung
    · 06/07/2011 · 20 citazioni de
  • 14/10/2003 · 20 citazioni de
  • 28/02/2008 · 11 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.