Fatti
A., cittadina argentina, è moglie di [C.], cittadino svizzero, dal 25 luglio 1997 ed è madre di B., nato il 18 agosto 1997 a Buenos Aires. Il 18 ottobre 2000, [C.] ha presentato un'azione presso il Circondario IV Aarwangen-Wangen chiedendo che fosse giudizialmente accertato che non sussiste alcun rapporto di filiazione tra lui e B. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda, ritenendo che al procedimento di impugnazione del rapporto di filiazione si applichi il diritto argentino e che l'azione sia decaduta ai sensi dell'art. 259 del Codice civile argentino. La Corte d'appello del Cantone di Berna ha invece stabilito che si applica il diritto svizzero e ha rinviato la causa al primo grado per la prosecuzione del procedimento.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato in primo luogo se sia ammissibile l'impugnazione. Ha concluso che si tratta di una decisione incidentale autonoma, impugnabile solo alle condizioni di cui all'art. 50 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria federale.
Nel merito, il Tribunale federale ha stabilito che il bambino aveva il suo domicilio abituale in Argentina al momento della nascita, poiché la madre aveva il suo centro di vita in quel Paese. Pertanto, in linea di principio, si applica il diritto argentino all'impugnazione del rapporto di filiazione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 LDIP, deve essere esaminato se, al…