Art. 1 LDIP
1 La presente legge disciplina nell’ambito internazionale:
- a. la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri;
- b. il diritto applicabile;
- c. i presupposti del riconoscimento e dell’esecuzione di decisioni straniere;
- d. il fallimento e il concordato;
- e. l’arbitrato.
2 Sono fatti salvi i trattati internazionali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Campo di applicazione territoriale e personale46 citazioni
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2Fattispecie internazionale45 citazioni
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3Art. 1 cpv. 2 LDIP e art. 5 par. 1 lett. b secondo trattino CLug24 citazioni
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4Procedura di divorzio straniera17 citazioni
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5Contratto di trasporto; Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR; RS 0.741.611); indennità del destinatario per avaria della merce trasportata14 citazioni
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6Decisione in materia di protezione dell'unione coniugale quale decisione in materia di misure cautelari8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Abänderung von Eheschutzmassnahmen8 citazioni
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Arbeitsvertrag; Anwendbarkeit des ArG5 citazioni
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4 citazioni12/11/2014 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.