Fatti

La causa oppone la Cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione di Basilea-Città (ricorrente) a K. (intimata) e al Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea-Città. La questione centrale è se sussistano le condizioni per la concessione di un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro, pur in assenza di una procedura fallimentare. La società anonima P. AG, ex datore di lavoro dell'intimata, non è stata sottoposta a una procedura fallimentare nonostante la sua manifesta insolvenza. L'intimata ha richiesto l'indennità in caso di insolvenza, ma la sua domanda è stata respinta dalla cassa di assicurazione contro la disoccupazione.

Legge

Il DTF ritiene che le condizioni legali per la concessione dell'indennità in caso di insolvenza previste agli artt. 51 cpv. 1 e 58 LADI siano esaustive. Pertanto, l'intimata avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per far aprire il fallimento del suo ex datore di lavoro, cosa che non ha fatto. Sebbene il domicilio della società sia stato cancellato dal registro di commercio, essa rimaneva soggetta all'esecuzione ordinaria per via di fallimento nel luogo della sua sede sociale registrata. L'intimata aveva quindi la…