Fatti

Questa decisione riguarda il calcolo delle prestazioni complementari quando un assicurato ha alienato un immobile. La richiedente, Sig.ra A., ha donato la sua proprietà a sua figlia nel 1973, all'età di 74 anni, senza esserne legalmente obbligata. La cassa di compensazione ha successivamente preso in considerazione il valore di vendita dell'immobile nel 1977 per il calcolo delle prestazioni complementari. La richiedente contesta questo metodo e sostiene che il valore dell'immobile al momento della donazione nel 1973 dovrebbe essere preso in considerazione.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che il valore dell'immobile al momento dell'alienazione, stimato secondo l'art. 17 OPC-AVS/AI, debba in linea di principio essere preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni complementari in applicazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC. Una differenza del 20% tra la stima cantonale e la valutazione secondo i principi dell'imposta federale diretta deve essere considerata sostanziale ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Per quanto riguarda il periodo successivo all'alienazione, il Tribunale federale respinge la presa in considerazione di un ammortamento ipotetico del patrimonio ceduto o di un eventuale aumento di valore. Il valore dell'immobile al…