Fatti
X., nato nel 1940, ha lavorato come maestro di sci per la Schweizerische Skischule Y. durante la stagione invernale 1996/97 a partire dal 30 dicembre 1996. Ha subito un incidente di sci il 17 gennaio 1997 mentre era in servizio. La compagnia assicurativa La Suisse Versicherungen gli ha inizialmente versato un'indennità giornaliera fino al 1° febbraio 1998, poi ha fissato l'importo dell'indennità giornaliera a 57,26 franchi per il periodo di impiego come maestro di sci dal 30 dicembre 1996 all'11 aprile 1997. X. ha presentato un reclamo contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che, sebbene X. abbia lavorato solo per un breve periodo prima dell'incidente e il suo salario abbia subito fluttuazioni significative a causa della natura stagionale della sua attività, si applica l'art. 23 cpv. 3 OAINF. Ciò significa che il reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera deve essere stabilito sulla base di un salario giornaliero medio appropriato, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del rapporto di lavoro concreto, come l'età, le competenze, l'esperienza professionale e la conoscenza del luogo di lavoro del dipendente, nonché dei salari pagati ai suoi colleghi nella stessa scuola di sci durante la stagione 1996/97.
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