Fatti
[B.], un cittadino iraniano nato nel 1951, è arrivato in Svizzera con sua moglie e i loro due figli il 21 dicembre 1985. L'asilo gli è stato concesso il 30 giugno 1988 e gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno annuale che è stato regolarmente prorogato. Il 30 gennaio 1995, [B.] ha richiesto il permesso di domicilio, ma la sua domanda è stata respinta il 2 agosto 1995 dall'Ufficio cantonale della popolazione del Cantone di Ginevra, sulla base in particolare degli artt. 28 LAsi e 10 cpv. 1 lett. d LDDS. Il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ha respinto il ricorso di [B.] contro questa decisione. [B.] ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale per via di diritto amministrativo.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di B. La principale questione controversa riguardava l'interpretazione della nozione di "motivo di espulsione" di cui all'art. 28 LAsi. Il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di disposizioni specifiche nella LAsi o nella Convenzione relativa allo status dei rifugiati, bisognava fare riferimento alla legislazione generale sugli stranieri, in particolare all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. Questa disposizione prevede che lo straniero possa essere espulso se cade in modo continuo e significativo a carico dell'assistenza pubblica.
Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato che [B.] e la sua famiglia…