Art. 28 LAsi
Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio
1 La SEM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno.
2 Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Previgente art. 26 LAsi; artt. 22 e 23 LMSI; quesito di sapere se Securitas SA sia un'organizzazione responsabile ai sensi dell'art. 19 LResp riguardo ad eventuali pretese in responsabilità concernenti un incidente prod…0 citazioni
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2Permesso di domicilio0 citazioni
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3Art. 14 cpv. 4 ODDS, combinati art. 26 e 6 della Convenzione sullo Statuto dei rifugiati, del 28 luglio 19510 citazioni
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4Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 15 cpv. 1 LADI. - Nell'ambito dell'apprezzamento dell'idoneità al collocamento, il tema del permesso di lavoro di uno straniero costituisce questione pregiudiziale, che in difetto di una deci…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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1 citazioni23/01/2024 · 1 citazioni de
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GB.2003.000051 citazioni12/12/2003 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.