Fatti

La cittadina turca [G.], nata nel 1958, giunse in Svizzera alla fine del 1988 insieme alla sua famiglia, dove lei e suo marito presentarono una domanda d'asilo. [G.] lavorò part-time come cucitrici/addetta al controllo presso la ditta di ricami X dal 12 gennaio 1991 fino al 30 novembre 1992, quando il rapporto di lavoro fu rescisso per motivi economici. Il 3 dicembre 1992 [G.] si annunciò per la riscossione dell'indennità di disoccupazione.

La Cassa pubblica di disoccupazione del Cantone di Turgovia negò il diritto all'indennità di disoccupazione a causa della mancanza di collocabilità, poiché secondo le informazioni della Polizia cantonale degli stranieri a [G.] non era stato rilasciato alcun permesso di lavoro. La Commissione di ricorso del Cantone di Turgovia per l'assicurazione contro la disoccupazione respinse il ricorso, in quanto né la Cassa di disoccupazione né la Commissione di ricorso erano competenti per verificare la legittimità delle informazioni fornite dalla Polizia degli stranieri.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che nell'ambito della valutazione della collocabilità, la questione dell'autorizzazione al lavoro di uno straniero rappresenta una questione preliminare che gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione e il giudice della previdenza sociale possono valutare autonomamente, finché l'autorità competente non abbia ancora preso una decisione.

Poiché nel caso in esame né l'autorità cantonale del mercato del lavoro aveva preso una decisione preliminare sull'autorizzazione al lavoro della ricorrente, né la Polizia cantonale degli…