Fatti
Il richiedente, un rifugiato di origine turca, si è visto concedere l'asilo politico dall'Ufficio federale dei rifugiati nel 1994. Egli dispone di un permesso di domicilio nel Cantone di Nidvaldo. Nel 1996, si è trasferito con la sua famiglia nel Cantone di Berna e ha richiesto l'autorizzazione per il cambio di Cantone. Questa richiesta è stata respinta dalle autorità bernesi con la motivazione che il richiedente non disponeva di documenti d'identità validi del suo Paese d'origine, condizione richiesta per il cambio di Cantone secondo la Legge sul soggiorno e il domicilio degli stranieri (LSEE).Legge
Il Tribunale federale ritiene che, sebbene il richiedente non disponga di documenti d'identità validi del suo Paese d'origine, egli può comunque avvalersi del diritto al cambio di Cantone in quanto rifugiato titolare di un permesso di domicilio. Infatti, il requisito dei documenti d'identità validi previsto dalla LSEE non può essere opposto ai rifugiati, in quanto si tratta di una condizione che questi ultimi non possono soddisfare per loro stessa natura. Pertanto, in applicazione dell'art. 26 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, il richiedente ha diritto al rilascio di un permesso di…