Art. 24 LAsi

Centri della Confederazione

1 La Confederazione istituisce centri gestiti dalla SEM. Al riguardo tiene conto dei principi dell’adeguatezza e dell’economicità.
2 Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i Comuni nell’istituzione dei centri.
3 I richiedenti l’asilo sono alloggiati in centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d’asilo:
  1. a. nella procedura celere, fino alla concessione dell’asilo, fino alla decisione d’ammissione provvisoria o fino alla partenza;
  2. b. nella procedura Dublino, fino alla partenza;
  3. c. nella procedura ampliata, fino all’attribuzione al Cantone.
4 Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Alla scadenza della durata massima del soggiorno il richiedente l’asilo è attribuito a un Cantone.
5 La durata massima può essere adeguatamente prolungata se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d’asilo o di eseguire l’allontanamento. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli relativi al prolungamento della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione.
6 L’attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d’asilo. La ripartizione e l’attribuzione sono rette dall’articolo 27.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 14 cpv. 4 ODDS, combinati art. 26 e 6 della Convenzione sullo Statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951
    · 26/02/1997 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Impossibilità pertanto per la ricorrente di invocare il DRif.
    · 20/11/1995 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.