Fatti

A., nato nel 1962, lavorava come montatore presso la B. GmbH ed era pertanto assicurato in modo obbligatorio contro le conseguenze di infortuni presso l'Istituto svizzero per l'assicurazione contro gli infortuni (Suva). A seguito di un'esplosione di gas e di una successiva caduta da un'altezza di 8 metri, ha riportato gravi lesioni. La Suva ha fornito le prestazioni assicurative previste dalla legge. Con decisione del 5 aprile 2018, la Suva ha stabilito che sussisteva ancora un diritto (retroattivo) all'indennità giornaliera di Fr. 2'569.65, in quanto era stata erogata una sovraindennità di Fr. 185'357.70. A. ha chiesto che, nel calcolo della sovraindennità, venisse presa in considerazione anche la perdita di guadagno di sua moglie.

Legge

Il Tribunale federale rileva che, ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 LPGA, sono da considerare solo le perdite di reddito dei familiari che sono state causate dall'assunzione di cure e assistenza della…