Fatti

Il 21 gennaio 2002, la società X. AG (ricorrente) ha concluso un contratto quadro di fornitura valido fino alla fine del 2006 con la società Y. AG (intimata). La ricorrente ritiene che tale contratto sia diventato nullo al 31 dicembre 2002. L'intimata contesta tale affermazione e la validità di una risoluzione. Ha adito il tribunale arbitrale della Camera di commercio di Zurigo, che ha emesso una decisione incidentale il 23 gennaio 2007 constatando che il contratto quadro era rimasto valido dopo il 31 dicembre 2002 e che la risoluzione pronunciata dalla ricorrente era nulla. Il ricorso per nullità presentato dalla ricorrente è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo il 14 maggio 2007.

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso in materia civile presentato contro tale decisione incidentale, poiché in caso di accoglimento del ricorso non potrebbe emettere una decisione finale e non è stata dimostrata alcuna lesione difficilmente riparabile.

Legge

Una decisione incidentale, che non riguardi la competenza o una domanda di ricusazione, può essere oggetto di ricorso in materia civile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF. Poiché, in arbitrato interno, il ricorso per nullità è di natura cassatoria, il Tribunale federale non può, con l'accoglimento del ricorso, provocare una decisione finale se l'autorità di ricorso competente non ha potuto decidere essa stessa o se il lodo arbitrale non è toccato dall'accoglimento del ricorso.

Il Tribunale federale…