Fatti

Questa decisione riguarda una controversia tra la compagnia assicurativa "Zürich" e il Sig. in merito al riconoscimento di una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 e 2 della LAINF. La questione principale è se l'aggravamento di uno stato di malattia precedente a causa di sostanze o lavori elencati nell'elenco stabilito dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAINF o dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF (clausola generale) possa essere equiparato a una malattia causata dalle stesse cause.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 68 cpv. 1 LAMA è ancora applicabile sotto il regime della LAINF. Pertanto, l'aggravamento di uno stato di malattia precedente a causa di sostanze o lavori elencati nell'elenco stabilito dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAINF o dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF (clausola generale) è equiparato a una malattia causata dalle stesse cause.

Il Tribunale ha respinto l'argomento della compagnia assicurativa secondo cui la giurisprudenza relativa all'art. 68 cpv. 1 LAMA non sarebbe applicabile all'art. 9 cpv. 2 LAINF. Ha ritenuto che non vi sia alcun motivo valido per trattare diversamente l'aggravamento di una malattia…