Fatti

La M. Bau AG, una società anonima di cui i fratelli Edwin e Hans-Rudolf M. detengono ciascuno un terzo del capitale azionario, ha fatto ricorso all'indennità per intemperie per 13 lavoratori a seguito di un periodo di maltempo a gennaio e febbraio 1985. La cassa di disoccupazione del Cantone di Berna ha respinto la domanda di indennità di Edwin e Hans-Rudolf M., ritenendo che in qualità di azionisti e membri del consiglio di amministrazione potessero influenzare le decisioni dell'azienda e fossero quindi esclusi dal diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 42 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Berna ha accolto il loro ricorso, applicando la giurisprudenza relativa all'ex art. 31 cpv. 1 lett. c OAC. Il Segretariato di Stato dell'economia ha quindi fatto ricorso contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il chiaro tenore dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che definisce precisamente le persone escluse dal diritto all'indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro, non lascia spazio a un'interpretazione diversa da quella del testo di legge. Contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio diritto, le persone contemplate da questa disposizione sono totalmente escluse dal diritto alle prestazioni, senza possibilità di concedere loro indennità a determinate…