Fatti

Il caso riguarda una controversia legale tra la madre (ricorrente) e il padre (controparte) sulla sospensione dell'esecuzione per i contributi di mantenimento per il figlio comune. Il giudice monocratico del Tribunale Cantonale di San Gallo aveva accolto la sospensione dell'esecuzione, in quanto la madre avrebbe rinunciato a tutti i futuri contributi di mantenimento a partire dal 1° gennaio 1985 con lettera del 14 dicembre 1984. Contro questa decisione, la madre ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale Federale.

Legge

Il Tribunale Federale ha annullato la decisione del giudice monocratico. Ha stabilito che il genitore a cui sono stati affidati i figli non può rinunciare unilateralmente al futuro diritto di mantenimento del figlio nei confronti dell'altro genitore. Una tale rinuncia sarebbe ammissibile solo con l'approvazione del giudice. Pertanto, la lettera del 14 dicembre 1984, in cui è stata dichiarata la rinuncia, non produce effetti giuridici e non può essere considerata come prova della remissione del debito.

Sebbene la madre avrebbe potuto rinunciare ai contributi di mantenimento già scaduti rimborsandoli al padre,…