Fatti

Il ricorrente, un lavoratore, ha citato il suo ex datore di lavoro, la Fondazione Y., davanti al tribunale del suo domicilio nel Cantone di Friburgo. Ha invocato l'art. 7 cpv. 2 della Legge federale sul foro in materia civile (LForo) per far valere un cumulo oggettivo di azioni, comprendenti pretese relative al contratto di lavoro (indennità per licenziamento abusivo e ferie non godute, rilascio di un certificato di lavoro) nonché un'azione a doppio fondamento, contrattuale e delittuale (risarcimento del danno e del danno morale derivanti da molestie psicologiche prima del licenziamento). I tribunali friburghesi hanno respinto la competenza del foro del suo domicilio, ritenendo che solo il tribunale del luogo in cui il lavoratore svolgeva abitualmente il suo lavoro o della sede del datore di lavoro, ossia nel Cantone di Neuchâtel, fosse competente ai sensi dell'art. 24 LForo.

Legge

Il Tribunale federale ha dapprima esaminato la questione se il sistema dei fori parzialmente imperativi di cui agli art. 21 ss LForo si opponesse a che il lavoratore invocasse l'art. 7 cpv. 2 LForo per adire il tribunale del suo domicilio. Ha concluso che non era il caso, ritenendo che consentire alla parte debole del contratto una scelta supplementare per agire in giudizio non andasse contro lo scopo protettivo del sistema dei fori parzialmente imperativi.

Per quanto riguarda le condizioni di applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LForo, il Tribunale federale ha ritenuto che fossero soddisfatte nel caso di specie, le diverse pretese avanzate dal…