Fatti
J. [Z.] era il proprietario dell'impresa individuale KIBA J. [Z.] iscritta nel registro di commercio. Il 19 agosto 1994, la cancellazione dell'impresa individuale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale svizzera di commercio. Il 29 novembre 1994, il tribunale distrettuale di Gaster ha concesso a J. [Z.] un concordato preventivo, che è stato dichiarato inefficace il 16 agosto 1995. Il 27 settembre 1995, la Spar- und Leihkasse Kaltbrunn ha richiesto l'immediata apertura del fallimento su J. [Z.], ordinato il 17 ottobre 1995 dal presidente del tribunale distrettuale di Gaster. Tuttavia, il giudice unico del tribunale cantonale di San Gallo ha sospeso la sentenza di fallimento il 29 novembre 1995 e rinviato il caso al presidente del tribunale distrettuale di Gaster in qualità di autorità cantonale inferiore di vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti. Quest'ultimo ha dichiarato J. [Z.] fallibile il 6 marzo 1996. Ma il tribunale cantonale di San Gallo, in qualità di autorità cantonale superiore di vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti, ha annullato questa decisione il 29 aprile 1996 e dichiarato J. [Z.] non fallibile.Legge
Ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LEF, le persone iscritte nel registro di commercio rimangono soggette all'esecuzione per fallimento per sei mesi dopo la pubblicazione della loro cancellazione. Tuttavia, il tribunale cantonale di San Gallo ha ritenuto che questo termine di sei mesi si applichi in modo assoluto e non possa essere prorogato, nemmeno da un concordato preventivo. Il ricorso della Spar- und Leihkasse Kaltbrunn contro questa decisione è stato respinto.
Infatti,…