Fatti

Le Casse pensione X. e Y. hanno presentato una richiesta all'ufficio delle esecuzioni di Basilea Città per ottenere il sequestro di inventario dei locali affittati alla società [Z. AG], beneficiaria di un concordato preventivo provvisorio, al fine di salvaguardare il loro diritto di ritenzione sui beni mobili per il canone scaduto (798'636.35 CHF per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003) e il canone corrente (1'251'113.30 CHF per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003).

L'ufficio delle esecuzioni ha concesso il sequestro di inventario per il canone scaduto, ma ha respinto la richiesta per il canone corrente, con la motivazione che le Casse pensione non avevano reso verosimile il pericolo concreto e immediato di rimozione degli oggetti, condizione richiesta dalla giurisprudenza.

Le Casse pensione hanno fatto ricorso contro questa decisione presso l'autorità di vigilanza cantonale, che ha respinto il ricorso. Hanno quindi adito il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ricorda che il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sui beni mobili presenti nei locali affittati e destinati al loro arredamento o utilizzo (art. 268 cpv. 1 CO). Per salvaguardare provvisoriamente questo diritto, può chiedere all'ufficio delle esecuzioni la redazione di un inventario degli oggetti coperti dal diritto di ritenzione (art. 283 cpv. 1 e 3 LEF).

Sebbene la società [Z. AG] beneficiasse di un concordato preventivo provvisorio al momento della richiesta, ciò non ostava alla redazione dell'inventario di ritenzione. Certo, l'esecuzione del pegno mobiliare (art. 283 cpv. 3 LEF) è esclusa durante il concordato (art. 297 cpv. 1 e 2 LEF), ma il deposito della richiesta di esecuzione non equivale ancora all'apertura dell'esecuzione.

Tuttavia, per salvaguardare un diritto di ritenzione sul canone corrente (non scaduto), il…