Fatti
La Incommerz AG ha intentato un'azione contro X. per il rimborso di un prestito al consumo di 19'059,22 CHF concesso dal padre della prima moglie di X. nel 1964. Il prestito era inizialmente garantito da un'ipoteca su un immobile di proprietà di X. e della sua prima moglie, ma questa garanzia era stata rimossa durante la modifica del contratto di prestito nel 1964. X. si era impegnato a rimborsare il prestito dopo la morte del mutuante, ma non prima di 10 anni. Dopo il divorzio di X. e il trasferimento della proprietà dell'immobile alla nuova moglie di X., la Incommerz AG, cessionaria del credito, ha richiesto il rimborso immediato del prestito. Le autorità cantonali hanno respinto questa richiesta, ritenendo che il prestito non fosse ancora scaduto. La Incommerz AG ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il contratto di prestito non potesse essere interpretato come legato al rapporto di figliastro a suocero tra X. e il mutuante, e che i cambiamenti nella situazione personale ed economica di X. non rendessero l'esecuzione del contratto di prestito insopportabile per la Incommerz AG ai sensi dell'art. 2 CC. Inoltre, la Incommerz AG non aveva rispettato la procedura di cui all'art. 107 CO per…