Fatti
Fridolin Müller era sposato per la terza volta con Frieda Kopp, in regime di comunione dei beni. Il 7 febbraio 1958, i coniugi avevano concluso un contratto matrimoniale e successorio che prevedeva che il coniuge superstite avrebbe ricevuto l'intero utile della comunione coniugale. Dopo il decesso di Fridolin Müller nel 1972, sua figlia Emma Nobel ha intentato un'azione di riduzione di tale disposizione a favore del coniuge superstite, sostenendo che essa pregiudicasse i suoi diritti riservati.
Il DTF ha stabilito che la ripartizione convenzionale dell'utile della comunione coniugale a favore del coniuge superstite deve essere considerata una donazione mortis causa ai sensi dell'art. 245 cpv. 2 CO e, pertanto, è soggetta a riduzione nella misura in cui lede i diritti riservati dei discendenti. Il caso è rinviato all'istanza cantonale per un supplemento di istruttoria e una nuova decisione.
Legge
Il DTF ha innanzitutto richiamato la sua precedente giurisprudenza, secondo la quale le convenzioni matrimoniali sulla ripartizione dell'utile della comunione coniugale conformemente all'art. 214 cpv. 3 CC non sono soggette a riduzione successoria. Tuttavia, ha ritenuto di dover riesaminare tale questione.
Il Tribunale ha ritenuto che la ripartizione convenzionale dell'utile della comunione coniugale a favore del coniuge superstite debba essere qualificata come donazione mortis causa ai sensi dell'art. 245 cpv. 2 CO e, pertanto, è soggetta a riduzione successoria, nella misura in cui lede i diritti…