Fatti

Il Tribunale federale è stato investito di un ricorso in nullità contro una sentenza del Tribunale distrettuale di Wil che ha condannato G. a un'ammenda di 60 franchi per mancato adeguamento della velocità durante un tragitto di servizio urgente (art. 32 cpv. 1, 100 n. 4 LCStr). Secondo il diritto di procedura penale del Cantone di San Gallo, non è possibile proporre un ricorso cantonale per violazione del diritto federale contro questa sentenza. L'appello è escluso poiché l'ammenda inflitta non raggiunge l'importo richiesto per l'iscrizione di una contravvenzione nel casellario giudiziale (oltre 200 franchi, art. 9 n. 2 dell'ordinanza sul casellario giudiziale) e il pubblico ministero non ha richiesto una pena più severa (art. 180 cpv. 2 CPP/SG). Inoltre, il ricorso in nullità cantonale non consente di far valere la violazione del diritto federale (art. 190 cpv. 2 CPP/SG). Sebbene la sentenza del Tribunale distrettuale di Wil sia una decisione pronunciata in ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 268 n. 1 prima frase PPF, non può essere oggetto di un ricorso in nullità federale, poiché il Tribunale distrettuale, in quanto giurisdizione inferiore, ha statuito in unica istanza cantonale (art. 268 n. 1 seconda frase PPF). Il fatto che il procedimento giudiziario sia stato preceduto da una decisione provvisoria di ammenda del prefetto, divenuta inefficace a seguito di opposizione, non cambia nulla, poiché questa decisione provvisoria non è una sentenza di primo grado.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il ricorso in nullità non sia ammissibile. Sebbene la sentenza impugnata sia una decisione pronunciata in ultima istanza…